Art. 5.

      1. Chiunque intende aggiungere al proprio cognome quello della madre deve farne dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, che provvede ad annotare il nuovo cognome a margine dell'atto di nascita.
      2. L'inversione dell'ordine dei due cognomi è consentita solo nei casi in cui sia necessario garantire l'identità del cognome parentale tra i figli nati prima e dopo la data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso si applica la procedura di cui all'articolo 3.